Divieto dei patti successori istitutivi e nullità di testamenti reciproci tra coniugi (Cassazione Civile Sez. II sentenza n.181917 del 02.09.2020)

La recente decisione della Corte di Cassazione – presa con sentenza n.181917 del 02.09.2020 – in materia di divieto di patti successori rappresenta un elemento innovativo nell’ambito della successione testamentaria.

La Corte ha sostenuto infatti che “l’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve risultare necessariamente dal testamento o da atto scritto, potendo al contrario essere dimostrata con qualunque mezzo, giacché si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito”.

Si definisce patto successorio istitutivo quel contratto attraverso il quale un soggetto viene nominato erede da parte del proprio futuro dante causa.

In particolare, la vicenda riguarda due coniugi che, nello stesso giorno e con due atti testamentari separati, si sono nominati reciprocamente quali beneficiari ed in sostituzione (nell’ipotesi in cui il designato non avesse voluto o potuto o nell’estrema eventualità di commorienza) hanno nominato erede i figli e/o disposto dei legati a favore sempre degli stessi nel rispetto di una divisione in parti uguali del patrimonio.

La Corte ha ritenuto che i suddetti atti testamentari sono da considerarsi nulli per violazione del divieto dei patti successori (rectius patti successori istitutivi) ai sensi dell’art. 458 c.c. sul presupposto che, alla base dei due atti dispositivi, sia palese l’esistenza di un accordo tra i coniugi volto a regolare le rispettive successioni.

La Corte ha dunque confermato quanto sostenuto dal Tribunale di merito quando ha richiamato che “il giudice di prime cure, in particolare, esaminando i due testamenti ne ha evidenziato l’assoluto identità. Ricavando da ciò la conclusione che essi sono manifestazione di specifico e obiettivo accordo fra i testatori. Accordo che riferisce da tre elementi obiettivi: la contemporaneità della redazione, l’identità del contenuto e l’identità della forma”.

A seguito di ciò sembra che la Cassazione accolga un ragionamento ancor più esteso ossia quello di leggere i due atti testamentari insieme presumendo l’esistenza di accordi sottostanti se anche solo indiziari.

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