Il D.L. n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, ha previsto il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo, parametrato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con specifici mezzi di pagamento tracciabili.
In particolare, il bonus spetta:
• sulle commissioni dovute relativamente alle operazioni effettuate dall’1.7.2020;
• agli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo:
– con ricavi/compensi relativi all’anno precedente non superiori a € 400.000;
– che per l’esercizio dell’attività si avvalgono di punti di interazione fisici/virtuali, tenuti al pagamento delle imposte in Italia;
• nella misura del 30%delle commissioni addebitate per le operazioni (cessioni di beni/prestazioni di servizi) rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite carte di credito/debito/prepagate/altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Con il Provvedimento 21.4.2020, la Banca d’Italia ha chiarito che:
ai fini in esame assume rilevanza l’accettazione in Italia da parte del c.d. “soggetto convenzionatore” (prestatore di servizi di pagamento che ha stipulato un contratto di convenzionamento per l’accettazione dei pagamenti elettronici con un esercente) e non la nazionalità del soggetto che emette carte di pagamento/offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili;
non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali/assegni;
con particolare riferimento alle carte di pagamento rilevano soltanto le transazioni effettuate mediante “carte consumer” (carte emesse a favore di consumatori finali) e non quelle effettuate mediante “carte business” (carte emesse a favore di aziende/artigiani/professionisti per le spese relative all’esercizio della propria attività).
Modalità di utilizzo del credito
Il beneficio in esame:
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
• va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo;
• non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Recentemente, con la Risoluzione 31.8.2020, n. 48/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo da indicare nel mod. F24 al fine del relativo utilizzo.
“6916 – Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
Si precisa che nel mod. F24 deve essere riportato il mese/anno di riferimento di addebito delle commissioni nei formati “00MM” e “AAAA”. Per cui, ad esempio, con riferimento all’utilizzo del credito connesso con le commissioni relative al mese di luglio 2020, va indicato “0007” e “2020”.
Si rammenta che, nei confronti degli esercenti, gli operatori che mettono a disposizione i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti a trasmettere mensilmente, in via telematica, l’elenco/informazioni delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, comprensivo del prospetto delle commissioni addebitate, con le modalità individuate dalla Banca d’Italia nel citato Provvedimento 21.4.2020.