Donazioni di denaro senza atto pubblico (Cassazione a Sezioni Unite n.18725 del 27 luglio 2017) 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – con sentenza n.18725 del 27.07.2017 – hanno posto fine alle donazioni “informali” cioè a quelle donazioni di non modico valore effettuate senza atto pubblico. Hanno, dunque, chiarito meglio se e quando una donazione senza il rispetto della forma solenne può essere considerata nulla.

La fattispecie analizzata dalla Cassazione riguardava un padre che, qualche giorno prima della sua morte, aveva trasferito un importo rilevante di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del medesimo (beneficiante) a favore di una delle due figlie (beneficiario). Il trasferimento era stato realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal padre disponente. Di fronte a ciò, l’altra figlia aveva invocato la nullità del negozio per mancanza di forma solenne.

La Corte, conformemente alla prevalente dottrina, è giunta a considerare l’atto di trasferimento per spirito di liberalità di una somma di denaro (consistente e non modica) effettuato tramite bonifico bancario come una donazione diretta ai sensi dell’art 769 c.c., per la quale la forma solenne dell’atto pubblico è richiesta a pena di nullità. Non ha ritenuto di configurare una fattispecie di donazione indiretta poiché l’intermediazione dell’istituto di credito ha rappresentato solo uno strumento per dare esecuzione all’accordo negoziale tra le parti (padre/figlia) per il quale l’istituto ne è rimasto del tutto estraneo.

Per vero, prima di tale sentenza, la donazione di somme di denaro veniva considerata alla stregua di una donazione “indiretta” ovvero un atto di liberalità valido anche senza la forma dell’atto pubblico in quanto configurante altri tipi di negozi previsti dalla legge (un caso tipico è quello del genitore che mette a disposizione del figlio una somma di denaro per comprare una abitazione).

Le Sezioni Unite hanno anche fornito un dettagliato elenco di tutti i casi in cui la donazione indiretta può realizzarsi quali:

– Contratto a favore di terzi ex art. 1411 cc (versamento di somme su di un conto cointestato)

– Pagamento di un debito altrui (pagamento del mutuo del figlio da parte del genitore)

– Pagamento di un prezzo dovuto da altri (pagamento del prezzo dell’abitazione dovuta dal figlio intestatario)

– Vendita di un bene a prezzo irrisorio

– Rinuncia di un proprio credito a favore del debitore (remissione del debito ex art 1236 cc)

Dunque, il regime formale della forma solenne è proprio della donazione tipica e risponde a finalità preventive a tutela del donante per evitargli scelte affrettate e poco ponderate (rimangono escluse le donazioni di modico valore di cosa mobile, dove ai sensi dell’art. 783 c.c. la forma è stata sostituta dalla traditio), mentre per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico essendo sufficiente osservare le forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, considerato che l’art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art 782 c.c. (che prescrive l’atto pubblico per la donazione).

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