La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio, di natura prevalentemente fiscale, con la quale viene comunicato alla Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e vengono, così, determinate le imposte dovute in base alle aliquote a loro volta stabilite sulla base del rapporto di parentela che intercorre tra il defunto e i suoi eredi.
L’imposta sulle successioni (e donazioni), precedentemente soppressa dalla Legge 18/10/2001 n.383, è stata nuovamente introdotta dal D.L. 3/10/2006 n.262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006 n.286. Per espressa previsione normativa, per quanto non previsto dalle norme introdotte nel 2006, si applicano ove compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n.346/1990 nel testo vigente al 24 ottobre 2001.
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari oltre che dall’amministratore all’eredità, dal curatore dell’eredità giacente, dall’esecutore testamentario e dal trust entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del de cuius.
La dichiarazione di successione – e la domanda di voltura castale nel caso in cui nel patrimonio del de cuius vi siano dei beni immobili – deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite professionisti abilitati al servizio da parte della Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione di successione è necessaria per ottenere non solo l’intestazione a proprio favore degli immobili ereditati, ma anche per ottenere lo smobilizzo delle somme depositate nei conti correnti del de cuius.
Non corre l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del de cuius e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a centomila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Lo studio Biagini è soggetto abilitato alla presentazione della dichiarazione di successione.