Nuova disciplina normativa per costituire una società online

Il D.lgs. n.183 del 08/11/2021, entrato in vigore lo scorso 14 dicembre, modificando gli articoli 2475, 2383 e 2508 del c.c., ha previsto la possibilità di redigere un atto pubblico informatico mediante la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti, o di alcune di esse, per la costituzione delle società a responsabilità limitata sia ordinaria che semplificata, con sede legale in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro.

Tale dettato normativo ha recepito alcune novità introdotte dalla direttiva UE n.1151/2019 (recante, a sua volta, modifiche alla direttiva UE n.1132/2017) sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, prevedendo la possibilità di costituire delle Srl senza notaio e con procedura on line poiché sentita come una esigenza necessaria per ridurre costi, tempi e oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese.

Il predetto atto pubblico informatico presuppone per la costituzione del capitale – come già sopra accennato – l’esclusivo conferimento in denaro (e non anche un conferimento in natura) e, altresì, che il relativo versamento debba essere effettuato, mediante bonifico bancario, prima della data di stipula dell’atto stesso su un conto dedicato.

La stipula di questo tipo di atto viene gestita tramite l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato che consente l’accertamento della identità delle parti intervenute, la verifica dell’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata, assicura il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere, nonché l’apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari.

Da precisare che se tutte le parti hanno residenza all’estero può essere competente qualsiasi notaio del territorio dello Stato mentre se una di esse ha residenza o sede legale in Italia occorre che si rivolgano a un notaio della regione territorialmente competente. È comunque possibile anche la stipula mista, ossia con la presenza presso lo studio del notaio di alcune delle parti ed altri in collegamento da remoto.

Tuttavia, al notaio è riservata la facoltà di interrompere la stipula dell’atto in videoconferenza e quella di chiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, là dove abbia un dubbio sull’identità del richiedente o se rilevi il mancato rispetto delle norme sulla capacità di agire o di rappresentare una società.

Dalla disciplina sulla costituzione on line di una società rimango escluse le Società per azioni e le altre forme di società diverse dalle Srl per le quali è sempre richiesta la costituzione mediante atto notarile redatto in presenza dei partecipant

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